Il TAR del Lazio, sez. III bis, con sentenza numero 5434 del 2015 pronunciata sul ricorso n. 2279 del 2014, patrocinato dall’Avv. Antonio De Angelis, ha disposto la definitiva ammissione dei ricorrenti nei corsi di laurea in Medicina e Chirurgia indicati nel ricorso.
I ricorrenti erano già stati immatricolati con riserva mediante ordinanza cautelare del 3 aprile 2014.
Con la sentenza n. 5434 del 2015 la sentenza viene definitivamente sciolta in senso favorevole e i ricorrenti possono dunque proseguire il loro percorso universitario.
Di particolare interesse quanto disposto dal TAR del Lazio nella sentenza in questione, nella parte in cui si afferma che: “Sul ricorso va dichiarata la cessazione della materia del contendere, alla luce della dichiarazione della difesa delle ricorrenti in pubblica udienza con la quale si fa presente che tutte le ricorrenti sono state immatricolate con riserva presso gli Atenei indicati in ricorso dove seguono regolarmente le lezioni frequentando tutte le attività degli Atenei.
Va osservato, a tale proposito, che le interessate hanno raggiunto il bene della vita per il quale avevano avviato il ricorso giurisdizionale, dato che auspicavano ad essere immatricolate nei Corsi di Laurea in Medicina e Chirurgia, nei quali non erano state utilmente collocate nella relativa graduatoria di ammissione ed attualmente sono state, appunto, immatricolate seppure con riserva ed hanno potuto seguire le lezioni del citato corso di laurea presso le rispettive Università.
E’ bene chiarire che il tipo di pronuncia adottata, che costituisce una pronuncia di merito ai sensi dell’art. 34, comma 5 c.p.a., al contrario della improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse (art. 35, comma 1 lett. c) c.p.a.), è l’unica idonea a produrre, in presenza della soddisfazione dell’interesse di parte ricorrente, gli effetti sostanziali sulla riserva apposta alla immatricolazione dall’Amministrazione universitaria ora citata, con la conseguenza che tale riserva dovrà essere considerata tamquam non esset e le ricorrenti dovranno essere considerate iscritte a tutti gli effetti”.
In altri termini, il Giudice Amministrativo, dinnanzi ad una dichiarazione di avvenuto inserimento con riserva dei ricorrenti (a seguito di ordinanza cautelare favorevole), ha ritenuto di non dover neanche entrare nel merito della questione, ritenendo: “raggiunto il bene della vita”, per il quale era stato avviato il ricorso giurisdizionale, considerando dunque la riserva originariamente apposta: “tamquam non esset”.
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