Dopo il danno la beffa. Come noto, il MIUR non ha mai consentito agli abilitati con il TFA di essere inseriti nelle GAE.
Ciò nonostante le ordinanze del Consiglio di Stato del 19 dicembre 2014 che hanno invece disposto l’inserimento in GAE di soggetti abilitati TFA (cfr. ordinanza cautelare n. 5874 del 2014 su ricorso patrocinato dall’Avv. Antonio De Angelis).
La beffa è però costituita dal recente D.M. del MIUR n. 248 del 4 maggio 2015, che, nel prevedere la possibilità per coloro che acquisiscono il titolo abilitante entro il 1 agosto del 2015 di essere inseriti in II fascia delle graduatorie di circolo e di istituto, ha però previsto che detto inserimento debba avvenire in un elenco aggiuntivo, e cioè in coda.
Ad essere ulteriormente penalizzati da quanto contenuto nel decreto del MIUR n. 248 del 2015, risultano essere coloro che hanno conseguito (o stanno conseguendo) l’abilitazione TFA ma che non sono già inseriti in III fascia d’istituto.
Per detta categoria di soggetti (gli abilitati/abilitandi non inseriti in III fascia), non sembrerebbe essere prevista la possibilità di essere inseriti nella II fascia d’istituto (nemmeno in coda).
Il DM n. 248 del 2015 costituisce l’ennesimo schiaffo del MIUR agli abilitati TFA; per tale ragione, lo studio legale dell’Avv. Antonio De Angelis sta predisponendo un ricorso aperto a tutti gli abilitati/abilitandi TFA.
Per tutte le informazioni relative al ricorso, inviare una mail al seguente indirizzo: tfaricorso@gmail.com
Lascia un commento