RICORSI TFA E PAS PER INSERIMENTO IN GAE: QUALE IL GIUDICE COMPETENTE A DECIDERE?

foto(15) In questi giorni è tornato alla ribalta il dibattito in ordine a quale sia il Giudice dinnanzi a cui incardinare le controversie aventi ad oggetto l’inserimento in GAE di abilitati/abilitandi TFA e PAS.

In particolare, il quesito è il seguente: la giurisdizione sulle controversie relative agli inserimenti in GAE di abilitati/abilitandi TFA E PAS è del Giudice Ordinario “G.O.” (in particolare, Il Tribunale del Lavoro) o del Giudice Amministrativo “G.A.” (TAR e Consiglio di Stato)?

A fronte di un recente (e per ora isolato) pronunciamento del “G.O.” Giudice del Lavoro di Cremona (che, evidentemente, decidendo, ha ritenuto di avere giurisdizione in materia) che ha inserito in GAE un abilitato TFA, vi sono contraddittori pronunciamenti del Giudice Amministrativo (“G.A.”).

Il TAR del Lazio, con sentenza n. 4202 del 2014, ha declinato la giurisdizione in favore del Giudice Ordinario (“G.O”)  su un ricorso avente ad oggetto l’inserimento in GAE di abilitati TFA.

Successivamente però il Consiglio di Stato (“G.A.” di secondo e ultimo grado), sezione sesta,  con la sentenza n. 1973 del 16 aprile 2015 ha affermato  la Giurisdizione del Giudice Amministrativo “G.A” su tutte le controversie   nelle quali vengono formulate censure:  “attinenti  ai  criteri  generali  di  formazione  delle graduatorie ad esaurimento”.

Poco tempo prima, sempre il Consiglio di Stato, con ordinanze cautelari nn. 5873 e 5874 del 19 dicembre 2014 su ricorsi promossi dall’Avv. Antonio De Angelis, ha ammesso con riserva in GAE sia abilitati TFA che PAS, evidentemente ritenendo che la giurisdizione in materia sia quella del  Giudice Amministrativo (“G.A.”).

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Il suindicato quadro giurisprudenziale fa chiaramente comprendere che, ad oggi, non vi possono essere certezze in ordine a quale sia il Giudice competente a decidere sulle questioni riguardanti l’impugnazione dei decreti ministeriali che dispongono il mancato inserimento in GAE di abilitati/abilitandi di TFA e PAS.

L’Avv. Antonio De Angelis, sulla scorta dei precedenti favorevoli ottenuti nel dicembre 2014 dinnanzi al “G.A.” (in particolare, le già citate ordinanze cautelari nn.5873 e 5874 del 2014, con cui è stato disposto l’inserimento in GAE di abilitati TFA e PAS), nonché della sentenza del Consiglio di Stato n. 1973 del 2015, ha ritenuto di incardinare le controversie riguardanti l’impugnazione dei recenti decreti ministeriali (in particolare, i DD.MM. del MIUR n. 325 e 326 del  3 giugno 2015) che negano l’inserimento in GAE di abilitati/abilitandi TFA e PAS, dinnanzi al Giudice Amministrativo “G.A.”, e dunque dinnanzi al TAR del Lazio (G.A. di primo grado).

Nell’ipotesi (non improbabile) in cui il TAR del Lazio dovesse declinare la giurisdizione in favore del Giudice Ordinario  “G.O.”, la decisione del TAR verrà immediatamente impugnata dinnanzi al Consiglio  di Stato (“G.A.” di secondo grado), che già in precedenti occasioni (le ordinanze cautelari di dicembre 2014, la sentenza di aprile 2015) ha invece ritenuto di avere giurisdizione su ricorsi aventi analoghe caratteristiche.

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E’ possibile che detto iter giuridico possa non concludersi entro settembre 2015 (data in cui verranno disposte le immissioni in ruolo dalle GAE). Sul punto, si fa rilevare che le GAE relative alla stragrande maggioranza delle classi di concorso non verranno esaurite con le immissioni in ruolo previste per l’a.s. 2015/16, ma verranno utilizzate anche per le immissioni in ruolo relative all’a.s. 2016/17.

In ogni caso, un eventuale provvedimento giudiziale intervenuto anche successivamente a settembre 2015, potrà spiegare i suoi effetti positivi (immissione in ruolo), anche nelle (poche) classi di concorso che verranno esaurite con le immissioni previste nel settembre 2015.

Per qualsiasi ulteriore chiarimento, è possibile contattare l’Avv. Antonio De Angelis dal lunedi al venerdi, dalle ore 18,00 alle ore 20,00, al seguente numero di cellulare: 348.4782212.

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