Il Tribunale di Firenze, sezione lavoro, ha accolto un ricorso proposto dall’Avv. Antonio De Angelis, avente ad oggetto la stabilizzazione dei precari della scuola che hanno svolto un servizio di oltre 36 mesi.
In particolare, con sentenza n. 1042 del 7.10.2015, il Giudice del lavoro Dott.ssa Taiti ha accolto un ricorso proposto da una docente, che dal 2005 al 2011 aveva sempre stipulato contratti a tempo determinato con il MIUR.
La sentenza assume un particolare rilievo, in quanto consolida un orientamento che non sempre è stato assunto dai Giudici del lavoro italiani, affermando che il diritto al risarcimento del danno relativo alla mancata stabilizzazione sussiste anche nel caso in cui, in corso di causa, il ricorrente ha stipulato un contratto a tempo indeterminato con il MIUR.
In particolare, nel caso di cui alla sentenza, la ricorrente era stata assunta in ruolo nel 2012 (il ricorso era stato avviato nel 2011). Nonostante ciò, il GDL ha ritenuto di riconoscere comunque un diritto al risarcimento del danno, liquidato in una indennità pari a 3 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto (lorda).

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