Il Decreto Ministeriale del MIUR n. 948 del 1 dicembre 2016 ha dato il via alle operazioni per l’organizzazione dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno nella scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di I grado e di II grado.
Per l’accesso ai corsi sarà necessario superare i test preliminari e le prove scritte, così come previsto all’articolo 4 comma 2 del suddetto decreto.
Una sola categoria di docenti è esclusa dalle citate prove per poter accedere ai corsi, come prevsto all’articolo 4 comma 5: “I candidati risultati vincitori nelle selezioni dei precedenti corsi di specializzazione sono ammessi in soprannumero al corso di cui al presente decreto, prioritariamente presso il medesimo Ateneo”. Per detta tipologia di soggetti è ammessa dunque l’ammissione in soprannumero.
Una corretta interpretazione della normativa in materia porterebbe a pensare che, nella categoria dei c.d. “vincitori”, debbano rientrare anche gli IDONEI nelle selezioni dei precedenti corsi di specializzazione; gli idonei infatti altro non sono che soggetti vincitori della selezione, che però non hanno potuto partecipare al corso perché non rientravano nel numero dei posti disponibili.
Secondo l’interpretazione del MIUR però i “vincitori” sarebbero soltanto coloro che nei precedenti corsi sono stati convocati per l’iscrizione, ma non si sono iscritte (poche decine di persone)
L’iniziativa giudiziale proposta (ricorso al TAR Lazio) ha dunque come obiettivo quello di consentire che anche ai soggetti risultati IDONEI nelle selezioni dei precedenti corsi di specializzazione siano ammessi in soprannumero ai corsi di specializzazione sostegno, senza la necessità di dover svolgere le prove iniziali.
L’adesione al ricorso non prevede iscrizione ad alcuna associazione/sindacato.
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