MOBILITA’ DOCENTI: ANCORA UNA VITTORIA AL TRIBUNALE DEL LAVORO.

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Importe vittoria per lo studio dell’Avv. Antonio De Angelis relativamente ai ricorsi avverso le procedure  per la mobilità scolastica.

Il Tribunale di Treviso, Sezione Lavoro, con la sentenza n. 412 del 2017, ha accolto il ricorso proposto da una docente  di ruolo a tempo indeterminato assunta nell’anno scolastico 2015/16  che,  dopo aver presentato domanda di mobilità per l’attribuzione di una sede scolastica o di un ambito territoriale a livello nazionale concorrendo all’interno della c.d. fase C della mobilità di cui all’art. 6 del CCNI dell’8.04.2016, lamentava la mancata assegnazione ad uno degli ambiti territoriali indicati nella domanda di mobilità.

Con la sentenza del Tribunale del Lavoro di Treviso ha affermato che: “l’Amministrazione doveva considerare per ciascun docente l’ordine di preferenza e, per stabilire l’ordine di graduatoria, il punteggio assegnato, che poteva variare nei vari ambiti richiesti tra le preferenze. E’ in questa prospettiva che, ad avviso di questo giudicante, va intesa la previsione di cui all’allegato 1 secondo cui “per ciascuna delle operazioni l’ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto”: proprio per la variabilità del punteggio a seconda dell’ambito di assegnazione, non era possibile per l’Amministrazione redigere un’univoca graduatoria tra tutti i docenti interessati, ma occorreva l’individuazione del loro punteggio in relazione a “ciascuna preferenza”, da intendersi come “ciascun ambito territoriale indicato tra le preferenze”.

Un’ulteriore conferma della illegittimità delle procedure di mobilità avviate dal MIUR.

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