CONCORSO BANCA D’ITALIA 2020. RICORSO AL TAR PER L’AMMISSIONE ALLE PROVE SCRITTE.

La Banca d’Italia in data 6 marzo 2020 ha indetto una serie di concorsi pubblici destinati a laureati triennali e diplomati per l’assunzione a tempo indeterminato di 105 unità dell’area operativa.

I concorsi sono stati così strutturati: a) 10 Assistenti (profilo amministrativo) con orientamento nelle discipline economiche; b) 10 Assistenti (profilo amministrativo) con orientamento nelle discipline giuridiche; c) 20 Assistenti (profilo amministrativo) con orientamento nelle discipline statistiche; d) 25 Assistenti (profilo tecnico) con orientamento nel campo dell’ICT1; e) 40 Vice assistenti (profilo amministrativo).

Il Bando, all’art. 3, ha previsto che “…Nel caso in cui le domande di partecipazione a ciascun concorso siano più di 1.500, la Banca d’Italia procederà a una preselezione per titoli delle candidature per individuare 1.500 candidati da ammettere alla relativa prova scritta”.

Sempre all’art.3, il Bando in questione ha previsto che la formazione delle c.d. graduatorie preliminari avvenisse sulla base di due criteri:

  • il voto riportato dai candidati alla laurea e/o al diploma necessari per l’accesso alla selezione;
  • l’anno di conseguimento dei titoli.

Con riferimento a detto secondo requisito, il Bando ha stabilito che per i possessori di laurea triennale e/o di diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale i punteggi debbano essere attribuiti da un minimo di 0,50 punti se il titolo è stato conseguito prima dell’8 aprile 2013/14 ad un massimo di 6,50 punti se il titolo è stato conseguito successivamente al 7 aprile 2017/18.

La decisione di prevedere tra i criteri per la formazione delle c.d. graduatorie preliminari l’anno di conseguimento dei titoli è illegittima.

Il TAR del Lazio infatti, anche di recente, in casi simili ha evidenziato che: “l’applicazione concreta di una simile disposizione (preferenza per la “minore anzianità di laurea”) disvela dunque una propria intrinseca irrazionalità dal momento che finisce per premiare studenti meno meritevoli (in quanto “fuori corso”) rispetto ad altri che, sebbene più giovani, abbiano invece terminato gli studi prima di loro ma senz’altro “in corso”: il tutto con inevitabile violazione dei principi posti a presidio dell’art. 97 Cost. e dunque con il principio meritocratico che, giocoforza, dovrebbe permeare l’intero sistema dei pubblici concorsi” (TAR Lazio Roma, sez. terza quater, sent n. 7109 del 25.6.2020; TAR Lazio Roma, sez. terza quater, sent n. 27 del 3.1.2019).

In altri termini, il TAR del Lazio, in numerose sentenze, ha affermato l’illegittimità del criterio di preferenza della minore anzianità del titolo di studio, perché in contrasto con il principio meritocratico e quindi con l’art. 97 della Costituzione. Detto principio può trovare applicazione anche con riferimento ai diplomi di istruzione secondaria di secondo grado (profilo E del bando)

Lo Studio Legale dell’Avvocato Antonio De Angelis sta predisponendo  RICORSI COLLETTIVI AL TAR DEL LAZIO per alcune categorie di candidati che non risultano ammessi alla prova scritta,  al fine di ottenere l’ammissione alle prove scritte, che si svolgeranno non prima di  ottobre 2020.

Si ritiene che, alla luce della giurisprudenza citata, sussistano possibilità concrete in ordine ad un esito favorevole del giudizio.

CHI PUO’ PROPORRE RICORSO

Alla luce dei risultati pubblicati in data 14 luglio 2020, possono proporre ricorso i candidati che:

1) non hanno ottenuto il punteggio massimo (6,50) nella valutazione della loro anzianità di laurea e/o di diploma;

2) si distanziano dall’ultimo candidato in graduatoria per non più di 6 punti.

Questo requisito varia in base al concorso per cui si partecipa (profili A, B, C, D, E). In particolare:

–  profilo A: votazione ultimo candidato ammesso 19,25;

–  profilo B: votazione ultimo candidato ammesso 21,25;

–  profilo C: votazione ultimo candidato ammesso 9,75;

–  profilo D: votazione ultimo candidato ammesso 10,25;

–  profilo E: votazione ultimo candidato ammesso 10,50;.

COSTI DI PARTECIPAZIONE  AL RICORSO: Il costo per la partecipazione al ricorso è di € 170,00. La somma è comprensiva di tutto (diritti, onorari, IVA, CAP, spese vive). Nessuna ulteriore somma verrà richiesta per tutto il giudizio dinnanzi al TAR.

TERMINE PER ADERIRE: Tutta la documentazione necessaria per la partecipazione al ricorso dovrà essere inviata all’Avv. Antonio De Angelis all’indirizzo mail indicato nella scheda informativa entro e non oltre VENERDI 28 AGOSTO 2020  (farà fede la data di invio a mezzo mail del plico).

Per tutte le info e l’eventuale adesione scarica la scheda informativa: SCHEDA INFORMATIVA RICORSO BANCA D’ITALIA .

Per info iscriviti al gruppo Facebook: CONCORSO 105 BANCA D’ITALIA 2020. RICORSO AL TAR

avv.antonio de angelis-33

Lascia un commento

Crea un sito o un blog gratuito su WordPress.com.

Su ↑