Anche per l’ anno scolastico in corso (2020/2021), il MIUR ha previsto la possibilità di assumere ulteriori docenti e ATA in modo temporaneo, per sopperire all’aumentato bisogno di personale a causa delle regole di distanziamento sociale e igienizzazione dovute al virus SARS-CoV-2.
Questo provvedimento prevedeva in origine che, in causa di sospensione delle attività scolastiche per via di un nuovo lockdown, i contratti di lavoro potessero essere risolti (cioè conclusi) per giusta causa, senza diritto ad aver alcun indennizzo, con l’unica agevolazione di poter usufruire della NaSPI, qualora si abbiano i requisiti per richiederla.
Con la conversione in legge del decreto avvenuta ad ottobre 2020, è stata introdotta una importante modifica: il comma 6-quater elimina l’automatica risoluzione contrattuale nel caso di sospensione delle attività didattiche in presenza.
In conseguenza di ciò in caso di un nuovo lockdown, i “contratti covid” non finiranno in modo automatico, ma i supplenti potranno continuare a lavorare con le modalità di lavoro agile, come avviene per tutto il personale docente.
La novità introdotta dalla conversione in legge del decreto ha suscitato la comprensibile protesta di tanti che, a causa della presenza della automatica risoluzione nei contratti covid, avevano optato per altre forme di contratto a tempo determinato, più brevi ma considerate più “sicure”.
Lo Studio legale dell’Avv. Antonio De Angelis sta organizzando una iniziativa giudiziale per tutti coloro che hanno preferito stipulare contratti non covid, al fine di evitare il rischio rappresentato dalla clausola di automatica risoluzione, e che risultano beffati dalla successiva eliminazione di detta clausola.
Per tutte le info inviare una mail a: deangelis@studiolegaledpa.com.

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