
CHI SONO LE VITTIME DEL DOVERE:
L’art. 1 della l. n. 266/2005 al comma 563 definisce “vittime del dovere” tutti i soggetti espressamente elencati nell’art. 3 della l. n. 466/1980, nonché “gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito una invalidità permanente in attività di servizio o nell’espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi:
• nel contrasto ad ogni tipo di criminalità;
• nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
• nella vigilanza ad infrastrutture militari o civili;
• in operazioni di soccorso;
• in attività di tutela della pubblica incolumità;
• a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non, necessariamente, caratteristiche di ostilità.”
Il successivo comma 564 stabilisce che “sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative.”
CATEGORIE DI SOGGETTI CHE POSSONO RICHIEDERE I BENEFICI:
• Militari facenti parte dell’Arma dei Carabinieri;
• Militari facenti parte del Corpo della Guardia di Finanza;
• Militari facenti parte del Corpo della Polizia Penitenziaria;
• Funzionari di pubblica sicurezza;
• Personale facente parte del Corpo di Polizia di Stato;
• Personale Civile facente parte dell’Amministrazione penitenziaria;
• Personale appartenente alle Forze Armate dello Stato in servizio di ordine pubblico o di soccorso;
• Vigili del Fuoco;
• Magistrati Ordinari;
• Altri dipendenti pubblici.
COSA OCCORRE DIMOSTRARE PER IL RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO
per il conseguimento dei benefici suddetti occorre dimostrare che l’evento sia stato occasionato dall’esercizio di una delle attività di cui al comma 563 dell’art. 1 della l. n. 266/2005, o che le particolari condizioni ambientali od operative, fronteggiate nello svolgimento della mansione assegnata, siano state caratterizzate da un più alto rischio, in ossequio all’ equiparazione di cui al comma 564 dell’art. 1 della l. n. 266/2005.
QUALI SONO I BENEFICI DI NATURA ECONOMICA
I benefici di natura economica erogati alle “Vittime del Dovere” sono stabiliti in:
• Elargizione speciale pari a 2.000 euro per punto percentuale di invalidità fino ad un massimo di Euro 200.000, con rivalutazione monetaria in ipotesi di inidoneità di servizio o invalidità non inferiore all’80%.
• Assegno mensile vitalizio di Euro 500,00 soggetto a perequazione annua, a tutti i superstiti, compresi figli maggiorenni, ed agli infortunati con invalidità permanente non inferiore a 1/4 della capacità lavorativa (soglia pari al 25% di invalidità);
• Speciale assegno vitalizio mensile di Euro 1.033,00, soggetto a perequazione automatica, a tutti i superstiti, ivi compresi i figli maggiorenni, ed agli infortunati con invalidità permanente non inferiore ad 1/4 della capacità lavorativa (soglia pari al 25% di invalidità);
• Esenzione Irpef sulle pensioni
Tra i benefici di natura non economica, si rammentano:
• Assunzione per chiamata diretta con precedenza assoluta rispetto a ogni altra categoria (diritto esteso ai figli e/o al coniuge in caso di decesso o di invalidità che non consenta la prosecuzione dell’attività lavorativa);
• Collocamento obbligatorio;
• Esenzione dal pagamento del ticket sanitario;
• Accesso alle borse di studio;
• Assistenza psicologica;
• Esenzione dall’imposta di bollo per i documenti e atti delle procedure di liquidazione dei benefici.
Lo studio Legale dell’Avvocato Antonio De Angelis offre assistenza per tutte le attività relative al riconoscimento dello status di vittima del dovere.
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