CONCORSO 2600 ASSISTENTI MINISTERO GIUSTIZIA: RICORSO AL TAR CONTRO LA DECURTAZIONE DEL PUNTEGGIO SULLA DOMANDA RELATIVA ALL’ART. 157 DEL CPP.

Successivamente alla pubblicazione della prima graduatoria del concorso per 2600 Assistenti del Ministero della Giustizia, in data 12.2.2026 sul sito di Inpa è stata pubblicata la seguente comunicazione: “Ripubblicazione esiti prova scritta Codice 02. A seguito di sentenza TAR Lazio avente ad oggetto un quesito somministrato in occasione della prova scritta del codice 02, nella sessione del 21/10/2025, ore 16:00, su indicazione della commissione esaminatrice, si è proceduto alla ricorrezione ed al conseguente aggiornamento dei punteggi.”.

QUALE E’ IL QUESITO IN QUESTIONE

Il quesito oggetto di ricorrezione è il seguente: “Ai sensi dell’art. 157 del Codice di Procedura penale, in caso di nomina di difensore di fiducia, le notificazioni successive all’imputato non detenuto sono eseguite:” Le risposte possibili erano: 1)mediante consegna al difensore, che non può rifiutare in nessun caso la notifica; 2)esclusivamente mediante lettera raccomandata al difensore medesimo; 3) mediante consegna al difensore che può dichiarare immediatamente all’autorità che procede di non accettare la notificazione.”.

La risposta esatta è stata originariamente individuata dalla Commissione come “mediante consegna al difensore che può dichiarare immediatamente all’autorità che procede di non accettare la notificazione” (n.3), ritenendo conseguentemente errate le altre risposte, ed in particolare quella: “mediante consegna al difensore, che non può rifiutare in nessun caso la notifica” (n.1).

Tuttavia alcuni soggetti hanno proposto ricorso al TAR, ritenendo corretta la risposta: “mediante consegna al difensore, che non può rifiutare in nessun caso la notifica” e non quella: “mediante consegna al difensore che può dichiarare immediatamente all’autorità che procede di non accettare la notificazione”.

LA SENTENZA DEL TAR DEL LAZIO

Il TAR del Lazio, con una prima sentenza del 9.2.2026 (a cui hanno fatto seguito altre sentenze di contenuto analogo), ha accolto un ricorso, stabilendo come corretta la risposta: “mediante consegna al difensore, che non può rifiutare in nessun caso la notifica” (n.1) e non quella: “mediante consegna al difensore che può dichiarare immediatamente all’autorità che procede di non accettare la notificazione” (n.3).

La sentenza del TAR del Lazio si è limitata a disporre la rivalutazione della posizione della ricorrente, assegnandole  0,75 per la risposta corretta con contestuale elisione della decurtazione di 0,25 punti.

Il TAR del Lazio nulla ha disposto in ordine al punteggio dei soggetti che avevano fornito la risposta n.3; del resto, si far rilevare che il ricorso in questione non aveva individuato nessun soggetto controinteressato (né il TAR ha disposto integrazioni del contraddittorio).

IL PROVVEDIMENTO IN AUTOTUTELA DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

A seguito di questa prima sentenza del TAR del Lazio, il Ministero della Giustizia, con provvedimento pubblicato sulla pagina Inpa il 12.2.2026, ha deciso di procedere in autotutela alla ricorrezione ed alla ripubblicazione degli esiti della prova scritta, assegnando 0,75 punti (con contestuale elisione di 0,25 punti) a tutti coloro che avevano fornito la risposta: “mediante consegna al difensore, che non può rifiutare in nessun caso la notifica“, ma stabilendo anche di decurtare 1 punto (0,75 + 0,25) a tutti coloro che avevano fornito la risposta: “mediante consegna al difensore che può dichiarare immediatamente all’autorità che procede di non accettare la notificazione”.

PERCHE’ IL PROVVEDIMENTO IN AUTOTUTELA DEL 12.2.2026 E’ ILLEGITTIMO

La decisione assunta dal Ministero della Giustizia con il provvedimento del 12.2.2026 è palesemente illegittima, per diversi motivi, tra i quali:

  • Estende, di fatto, gli effetti di una sentenza del TAR a soggetti che non hanno preso parte a quel procedimento giudiziale, non essendo stati individuati come controinteressati e non essendo dunque stata disposta l’integrazione del contraddittorio nei loro confronti;
  • Si pone comunque in contrasto con la stessa sentenza del TAR, che non prevede in alcun modo la decurtazione del punteggio a coloro che avevano fornito la risposta n.3;
  • Con la decisione del 12.2.2026, il Ministero ha dunque violato palesemente il contraddittorio e i più elementari diritti di partecipazione al processo amministrativo;
  • Ciò appare ancor più grave, se si considera che il quadro giurisprudenziale non è omogeno, con alcuni ricorsi che presentavano analoghe richieste che sono stati dichiarati inammissibili.
  • Il Ministero si sarebbe dovuto limitare ad  eseguire la sentenza, attribuendo al solo ricorrente il punteggio in più, o al massimo a prevedere in autotutela l’attribuzione del punteggio corretto a tutti coloro che avevano fornito la risposta n.1, senza però prevedere la decurtazione di 1 punto a coloro che avevano fornito la risposta n.3.

COSA FARE ORA. IL RICORSO AL TAR.

Tutti coloro che hanno fornito la risposta: “mediante consegna al difensore che può dichiarare immediatamente all’autorità che procede di non accettare la notificazione” e che quindi a seguito del provvedimento in autotutela del 12.2.2026 si sono visti decurtare 1 punto possono proporre ricorso al TAR, al fine di ottenere la riassegnazione del punteggio sottratto.

Verranno proposti ricorsi collettivi al TAR del Lazio (suddivisi per categorie omogenee)

Il costo per la partecipazione al ricorso collettivo è di 195,00 euro. Nessuna ulteriore somma verrà richiesta per tutto il giudizio dinnanzi al TAR.

Il termine per aderire è mercoledi 18 marzo 2026. L’obiettivo è di ottenere una risposta dal TAR entro metà aprile 2026.

Per tutte le info e per partecipare al ricorso collettivo scarica qui la documentazione:

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