Ricorso PAS in GAE: alcuni chiarimenti

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In queste ore ha fatto molto clamore un articolo apparso su un sito internet (orizzontescuola), relativo ad una sentenza del Consiglio di Stato (la n. 346 del 2016), con la quale sarebbe stato stabilito che abilitati PAS, TFA, SFP non possono entrare in GAE.

Sul punto, preme formulare alcune precisazioni:

a) quella in questione (il provvedimento n.346) non è una sentenza, ma una ordinanza;

b) il ricorso non è stato patrocinato dall’Avv. Antonio De Angelis;

c) il ricorso che ha dato luogo alla ordinanza del Consiglio di Stato n. 346 del 2016 poneva nella stessa posizione giuridica abilitati PAS, TFA, SFP, idonei del concorso, diplomati magistrali (tutti inseriti in un unico ricorso).

I ricorsi patrocinati dallo studio legale dell’Avv. Antonio De Angelis sono suddivisi per singole tipologie di abilitazione (solo abilitati PAS, ecc). Si ritiene infatti che soltanto in questo modo si possano evidenziare le peculiarità delle specifiche abilitazioni.

d) è lo stesso Consiglio di Stato che, nel mese di dicembre 2015, ha accolto un ricorso relativo ai soli abilitati PAS, proposto dall’Avv.Antonio De Angelis, disponendo l’inserimento degli abilitati PAS in GAE (https://avvocatoantoniodeangelis.com/2015/12/22/abilitati-pas-storica-pronuncia-del-consiglio-di-stato/)

Fermo quanto sopra, si ribadisce chei termini per l’invio della documentazione  per la partecipazione al ricorso finalizzato all’inserimento degli abilitati PAS in GAE sono prorogati a SABATO 6 FEBBRAIO 2016.

Di seguito, la documentazione necessaria per la partecipazione al ricorso:

SCHEDA INFORMATIVA

Allegati:

procura

autodichiarazione

Ricorso PAS in GAE: PROROGA TERMINI

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A seguito delle numerose adesioni pervenute, i termini per l’invio della documentazione  per la partecipazione al ricorso finalizzato all’inserimento degli abilitati PAS in GAE sono prorogati a SABATO 6 FEBBRAIO 2016.

Di seguito, la documentazione necessaria per la partecipazione al ricorso:

 

SCHEDA INFORMATIVA

Allegati:

procura

autodichiarazione

 

Ricorso PAS in GAE: ultimi giorni per aderire

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A seguito dei successi conseguiti in Consiglio di Stato dall’Avv. Antonio De Angelis, grazie ai quali alcuni soggetti abilitati PAS sono stati inseriti dai rispettivi uffici scolastici in GAE (MIUR200_18_01_2016 allegato5659 ottemperanza USR lazio), molte persone si sono rivolte allo studio legale De Angelis per chiedere di patrocinare una iniziativa giudiziaria finalizzata all’inserimento in GAE.

Per tale ragione abbiamo ritenuto di avviare un nuovo ricorso; di seguito la scheda informativa e la documentazione necessaria per aderire al nuovo ricorso:

SCHEDA INFORMATIVA

Allegati:

procura

autodichiarazione

PAS della Provincia di Trento in GPT: iniziativa giudiziaria

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In considerazione dei recenti pronunciamenti favorevoli conseguiti dall’Avv. Antonio De Angelis per gli abilitati PAS e della peculiare situazione degli abilitati PAS inseriti nella terza fascia  delle graduatorie di istituto della provincia di Trento, si è ritenuto di avviare una specifica iniziativa giudiziaria per detta categoria di docenti, finalizzata all’inserimento degli abilitati PAS nelle GPT.

La situazione degli abilitati PAS della Provincia di Trento è infatti, se possibile, ancor più pregiudizievole rispetto agli abilitati PAS del resto del territorio nazionale.

Si allega la scheda informativa contenente tutte le informazioni utili per la partecipazione al ricorso: SCHEDA INFORMATIVA pas trento .

Documentazione da compilare per la partecipazione al ricorso:

procura pas gdl trento

Abilitati PAS inseriti in GAE: anche l’USR Umbria ottempera

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Ancora ottime notizie per gli abilitati PAS patrocinati dall’Avv.Antonio De Angelis: anche l’USR Umbria, AT di Terni, ha ottemperato alla ordinanza cautelare del Consiglio di Stato n. 5659 del 17.12.2015,  disponendo che: ” (..) i docenti di cui all’ordinanza del Consiglio di Stato n. 5659 sopracitata sono inseriti a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento definitive del personale docente della scuola secondaria di I e II grado (..)“.

Di seguito, il testo del provvedimento dell’USR Umbria e del relativo allegato: MIUR200_18_01_2016  allegato5659 .

In considerazione dell’elevato numero di richieste, anche alla luce dei suindicati provvedimenti giudiziali, lo studio legale De Angelis ha ritenuto di avviare una nuova iniziativa giudiziale riservata agli abilitati PAS, dinnanzi al Tribunale del Lavoro.

Di seguito la scheda informativa e la documentazione necessaria per aderire al nuovo ricorso:

SCHEDA INFORMATIVA

Allegati:

procura

autodichiarazione

ABILITATI PAS: L’USR LAZIO OTTEMPERA E INSERISCE IN GAE

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Ottime notizie per gli abilitati PAS patrocinati dall’Avv.Antonio De Angelis.

L’Ufficio scolastico regionale per il Lazio (AT di Rieti), con provvedimento prot. n. 1 del 4.1.2016,  ha ottemperato alla Ordinanza del Consiglio di Stato n. 5659 del 18 dicembre 2015, disponendo: ” (..) l’iscrizione dei ricorrenti nelle graduatorie di rispettivo interesse senza preclusioni di sorta alla stipula di contratti di lavoro a tempo determinato o indeterminato (..)”. 

Di seguito il testo del provvedimento dell’USR Lazio, Ufficio XIII,  Ambito Territoriale di Rieti: ottemperanza USR lazio .

Entro pochi giorni, anche l’USR Umbria provvederà ad ottemperare alla medesima ordinanza.

ABILITATI PAS: STORICA PRONUNCIA DEL CONSIGLIO DI STATO

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Il Consiglio di Stato, con ordinanza n. 5659 del 18 dicembre 2015 su ricorso proposto dall’Avv. Antonio De Angelis, ha accolto la domanda di ottemperanza alla precedente ordinanza n. 5872 del 2014, disponendo che (esclusi gli effetti per il piano straordinario di assunzioni per l’a.s. 2015/16) gli abilitati PAS debbano essere inseriti in GAE, e che il loro inserimento nelle graduatorie ad esaurimento possa comportare la stipulazione immediata di contratti sia a tempo determinato che indeterminato.

Il Consiglio di Stato ha stabilito che gli Uffici Scolastici Regionali coinvolti (USR Umbria e USR Lazio) debbano dare esecuzione alla ordinanza entro 15 giorni, nominando da subito, in caso di persistente inottemperanza, il Prefetto di Perugia e il Prefetto di Roma.

Il pronunciamento del Consiglio di Stato è importante per due motivi:

1) conferma il diritto degli abilitati PAS ad essere inseriti con riserva nelle GAE;

2) equipara l’iter giuridico degli abilitati PAS a quello dei diplomati magistrali (già destinatari di accoglimenti di domande di ottemperanza con analoghe modalità).

“Si tratta di un provvedimento importante” – spiega l’Avvocato Antonio De Angelis- “in quanto consente agli abilitati PAS, inseriti con riserva in GAE in forza di un provvedimento giudiziale, di stipulare anche contratti a tempo indeterminato. La conferma del provvedimento cautelare da parte del Consiglio di Stato consente anche di far sperare in un mutamento di orientamento da parte del TAR del Lazio che, ad oggi, ha sempre rigettato i ricorsi relativi agli abilitati PAS”.

Stabilizzazione precari scuola: vittoria anche al Tribunale di Udine

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Un altro ricorso patrocinato dall’Avv. Antonio De Angelis e dall’Avv. Cristiana Zanella, relativo al contenzioso per la stabilizzazione dei precari della scuola, ha trovato pieno accoglimento.

Con sentenza n. 337 del 27 novembre 2015 il Tribunale di Udine, sezione lavoro, ha accolto le richieste del ricorrente, condannando il MIUR ad uun risarcimento danni, nonostante, nelle more del ricorso, il ricorrente avesse  stipulato un contratto a tempo indeterminato  e nonostante le modifiche legislative intervenute con la Legge n. 107 del 2015.

Queste le motivazioni contenute nella citata sentenza a sostegno della condanna del MIUR: Si osserva infine che la circostanza che la parte ricorrente sia stata successivamente al deposito del ricorso  assunta a tempo indeterminato non fa venir meno l’interesse  ad agire, anzitutto perché la ricorrente ha chiesto la conversione del rapporto di lavoro e il risarcimento del danno subito, anche quale sanzione aggiuntiva alla conversione, ed in secondo luogo perché il diritto della ricorrente al risarcimento del danno deve ritenersi integrato già alla data del deposito del ricorso; è infatti ininfluente in relazione al diritto azionato che il procedimento sia stato definito anni dopo (e dopo che il legislatore è intervenuto con la L.107/2015), poichè si deve avere riguardo all’inadempimento già configurabile alla data del 14.5.2011 e ai contratti già conclusi o in essere a tale data.
I definitiva, il Ministero resistente va condannato al pagamento della predetta indennità risarcitoria.”

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