Ricorso PAS in GAE: alcuni chiarimenti

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In queste ore ha fatto molto clamore un articolo apparso su un sito internet (orizzontescuola), relativo ad una sentenza del Consiglio di Stato (la n. 346 del 2016), con la quale sarebbe stato stabilito che abilitati PAS, TFA, SFP non possono entrare in GAE.

Sul punto, preme formulare alcune precisazioni:

a) quella in questione (il provvedimento n.346) non è una sentenza, ma una ordinanza;

b) il ricorso non è stato patrocinato dall’Avv. Antonio De Angelis;

c) il ricorso che ha dato luogo alla ordinanza del Consiglio di Stato n. 346 del 2016 poneva nella stessa posizione giuridica abilitati PAS, TFA, SFP, idonei del concorso, diplomati magistrali (tutti inseriti in un unico ricorso).

I ricorsi patrocinati dallo studio legale dell’Avv. Antonio De Angelis sono suddivisi per singole tipologie di abilitazione (solo abilitati PAS, ecc). Si ritiene infatti che soltanto in questo modo si possano evidenziare le peculiarità delle specifiche abilitazioni.

d) è lo stesso Consiglio di Stato che, nel mese di dicembre 2015, ha accolto un ricorso relativo ai soli abilitati PAS, proposto dall’Avv.Antonio De Angelis, disponendo l’inserimento degli abilitati PAS in GAE (https://avvocatoantoniodeangelis.com/2015/12/22/abilitati-pas-storica-pronuncia-del-consiglio-di-stato/)

Fermo quanto sopra, si ribadisce chei termini per l’invio della documentazione  per la partecipazione al ricorso finalizzato all’inserimento degli abilitati PAS in GAE sono prorogati a SABATO 6 FEBBRAIO 2016.

Di seguito, la documentazione necessaria per la partecipazione al ricorso:

SCHEDA INFORMATIVA

Allegati:

procura

autodichiarazione

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