
Dopo oltre cinquant’anni, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica cambia nome e cambia firma. Con il decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19 (il c.d. “decreto PNRR 2026”), convertito con modificazioni dalla legge 20 aprile 2026, n. 50, il Capo dello Stato esce dal procedimento: la decisione è ora adottata con decreto del Presidente del Consiglio di Stato, conforme al parere del Consiglio di Stato.
La riforma è contenuta nell’art. 6, commi 4, 5 e 6 del decreto ed è in vigore dal 20 febbraio 2026. Vediamo in modo semplice cosa cambia, cosa resta uguale e cosa significa in concreto per chi vuole impugnare un provvedimento della Pubblica Amministrazione.
Cosa cambia
Le novità sono quattro e riguardano il d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 e la legge n. 13 del 1991.
- Chi decide. Prima il ricorso si concludeva con un decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro competente, conforme al parere del Consiglio di Stato. Oggi l’art. 14 prevede che la decisione sia adottata con decreto del Presidente del Consiglio di Stato, sempre conforme al parere. Scompare quindi anche la proposta ministeriale.
- Il nome. Il Capo III del d.P.R. 1199/1971 si intitola ora soltanto “Ricorso straordinario” e i riferimenti al Presidente della Repubblica sono eliminati dal testo. Coerentemente, all’art. 15 si parla di “decreti del Presidente del Consiglio di Stato”.
- Le competenze del Capo dello Stato. Il comma 5 abroga la lettera bb) dell’art. 1, comma 1, della legge 12 gennaio 1991, n. 13, che inseriva le decisioni sui ricorsi straordinari tra gli atti del Presidente della Repubblica.
- La norma di coordinamento. Il comma 6 stabilisce che ogni richiamo al “ricorso straordinario al Presidente della Repubblica” contenuto in leggi e regolamenti vigenti va riferito al ricorso straordinario disciplinato dal Capo III del d.P.R. 1199/1971. Restano quindi validi, ad esempio, i rinvii presenti nelle leggi di settore.
Cosa non cambia
Al di là della firma, la disciplina dell’istituto resta sostanzialmente quella di prima. In particolare:
- Termine di 120 giorni dalla notificazione, dalla comunicazione o dalla piena conoscenza dell’atto (contro i 60 giorni del ricorso al TAR).
- Atti impugnabili: provvedimenti amministrativi definitivi, solo per motivi di legittimità.
- Alternatività con il TAR: chi sceglie il ricorso straordinario non può proporre ricorso giurisdizionale contro lo stesso atto, e viceversa.
- Notifica ad almeno uno dei controinteressati e presentazione all’amministrazione che ha emanato l’atto o al Ministero competente.
- Opposizione e trasposizione: i controinteressati e l’amministrazione possono chiedere che la controversia sia decisa dal TAR.
- Istruttoria curata dall’amministrazione e, in caso di inerzia, possibilità per il ricorrente di depositare direttamente il ricorso al Consiglio di Stato.
- Parere vincolante del Consiglio di Stato, previsto fin dalla legge n. 69 del 2009: è il parere, di fatto, a decidere la lite.
Secondo la relazione illustrativa, la riforma non tocca la natura del rimedio né le garanzie per le parti: l’obiettivo dichiarato è semplificare il procedimento e ridurre i tempi di definizione.
Perché la riforma e le questioni aperte
La scelta del legislatore prende atto di una realtà consolidata. Da quando il parere del Consiglio di Stato è diventato vincolante, il decreto presidenziale e la proposta del Ministro erano passaggi puramente formali, che allungavano i tempi senza incidere sul contenuto della decisione.
La riforma si inserisce nel lungo percorso di “giurisdizionalizzazione” del ricorso straordinario. Nel 2024 l’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato (sentenza n. 11 del 7 maggio 2024) lo ha definito un rimedio giustiziale alternativo a quello giurisdizionale. Con la decisione affidata al vertice della giustizia amministrativa, l’avvicinamento a un vero giudizio in unico grado diventa ancora più evidente.
I primi commenti segnalano però alcuni nodi:
- La natura dell’atto finale. Ci si chiede se il decreto del Presidente del Consiglio di Stato resti un atto amministrativo o vada ormai considerato sostanzialmente giurisdizionale. La risposta incide sui rimedi esperibili contro la decisione.
- Un possibile cortocircuito. Il decreto decisorio è adottato dal vertice del Consiglio di Stato, ma per alcuni vizi propri potrebbe essere contestato davanti allo stesso Consiglio di Stato.
- I dubbi di costituzionalità. Alcuni autori si interrogano sulla compatibilità del nuovo assetto con il divieto di istituire nuovi giudici speciali (art. 102 Cost.). Sul punto sarà decisiva l’elaborazione della giurisprudenza.
Il dibattito è appena iniziato e le prime pronunce chiariranno come il nuovo assetto si coordina con il sistema di tutela davanti al giudice amministrativo.
Cosa significa in pratica
Per chi vuole contestare un provvedimento della Pubblica Amministrazione, ad esempio l’esclusione da un concorso o una graduatoria, il ricorso straordinario resta un’alternativa concreta al TAR. Il termine più lungo (120 giorni) e la decisione in unico grado sono i suoi principali punti di forza.
Alcune indicazioni operative:
- Intestazione del ricorso: va indirizzato al Presidente del Consiglio di Stato, non più al Presidente della Repubblica.
- Indicazione dei rimedi nei provvedimenti: le amministrazioni stanno aggiornando la formula sui mezzi di impugnazione. Il Ministero della Cultura, con una circolare del giugno 2026, ha invitato i propri uffici a indicare il “ricorso straordinario” ai sensi del d.P.R. 1199/1971, senza più riferimenti al Capo dello Stato.
- Scelta tra TAR e ricorso straordinario: va fatta caso per caso. Pesano l’urgenza di una tutela cautelare, la presenza di controinteressati che potrebbero chiedere la trasposizione al TAR e il rischio di perdere il doppio grado di giudizio.
Avv. Antonio De Angelis
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