Passaggio tra profili al Ministero della Giustizia: l’anzianità pregressa maturata in mobilità e la FAQ n. 5

La procedura

Con avviso pubblicato il 25 novembre 2025, il Ministero della Giustizia ha indetto la procedura per il passaggio tra profili professionali per la copertura di complessivi 1.514 posti (476 Direttori, 611 Assistenti giudiziari, 427 Operatori giudiziari), in attuazione dell’Accordo sindacale “Programmazione rimodulazione profili professionali e azioni di riqualificazione e promozione professionale del personale dell’Amministrazione giudiziaria” sottoscritto il 26 aprile 2017.

Ai sensi dell’art. 2 dell’avviso, l’accesso alla procedura per la qualifica di Direttore è riservato ai funzionari che, alla data del 26 aprile 2017, avessero maturato un’anzianità di servizio di almeno 7 anni nel profilo di funzionario. L’art. 4, comma 1, ribadisce che l’anzianità utile ai fini del punteggio e dell’ammissione “sarà calcolata alla data del 26/04/2017”.

A complicare il quadro è intervenuta la FAQ n. 5, pubblicata dall’Amministrazione il 28 novembre 2025 (aggiornata al 2 dicembre 2025), secondo cui, per il personale transitato da altra amministrazione mediante mobilità volontaria, ai fini del passaggio di profilo “si considera solo l’anzianità maturata presso il Ministero della Giustizia”, con esclusione quindi di ogni periodo di servizio maturato presso l’ente di provenienza prima del trasferimento.

Il problema per il personale transitato in mobilità

Questa impostazione produce un effetto molto penalizzante per i funzionari che sono transitati nei ruoli del Ministero della Giustizia ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001, a seguito di procedura di mobilità volontaria da altro ente pubblico (ad esempio da un Ente locale). In molti casi, infatti, il Ministero aveva già riconosciuto formalmente, con propri provvedimenti definitivi, l’anzianità pregressa maturata nel profilo equivalente presso l’ente di provenienza. Applicando invece la FAQ n. 5, quella stessa anzianità viene azzerata ai soli fini della procedura di passaggio tra profili, facendo decorrere il computo dei 7 anni richiesti soltanto dalla data di effettiva immissione in servizio presso il Ministero.

Il risultato pratico, per chi si trova in questa condizione, è spesso l’esclusione dalla procedura e la mancata inclusione nella graduatoria definitiva, nonostante un’anzianità complessiva nel profilo di funzionario — se correttamente calcolata includendo il periodo pregresso — anche molto vicina, o abbondantemente superiore, alla soglia dei 7 anni richiesta dall’Accordo del 2017.

I profili di illegittimità
A nostro avviso, tanto la FAQ n. 5 quanto le clausole del bando che ne fanno applicazione presentano diversi profili di illegittimità, che possono essere fatti valere in sede giudiziale.
1. Violazione dell’art. 30 D.Lgs. n. 165/2001 e dell’art. 1406 c.c.
Il passaggio diretto di personale tra amministrazioni mediante mobilità volontaria configura una cessione del contratto di lavoro: il rapporto prosegue senza soluzione di continuità e il dipendente conserva l’anzianità, la qualifica e il trattamento economico maturati presso l’ente di provenienza. La Cassazione ha più volte ribadito che l’amministrazione cessionaria non può disconoscere l’esperienza e lo sviluppo di carriera già maturati altrove. Se il Ministero ha già riconosciuto, con un proprio provvedimento definitivo (non impugnato né revocato), l’anzianità nel profilo di funzionario a una certa data, tale riconoscimento non può essere derogato da una FAQ — atto meramente divulgativo, privo di autonoma natura provvedimentale — né in contrasto con la fonte legislativa né con la fonte pattizia (l’Accordo del 2017, che nulla dispone in tal senso).

2. Contrasto tra il bando e l’Accordo sindacale del 26.4.2017 che il bando dichiara di attuare
L’art. 6, comma 1, lett. j), dell’Accordo del 2017 richiede, per l’accesso al profilo di Direttore, il possesso di “almeno 7 anni di servizio nella relativa qualifica”, senza alcuna indicazione che cristallizzi tale requisito alla data di sottoscrizione dell’accordo. L’avviso del 25 novembre 2025, ancorando invece il possesso del requisito proprio alla data del 26 aprile 2017, trasforma di fatto una soglia di 7 anni in una soglia di oltre 15 anni per chi partecipa oggi alla procedura, tradendo lo spirito e la lettera della fonte che l’avviso stesso dichiara di attuare. Un bando non può restringere arbitrariamente la portata dell’accordo sindacale che ne costituisce il fondamento.

3. Eccesso di potere, irragionevolezza e violazione del favor partecipationis
Non risulta illustrata dall’Amministrazione alcuna esigenza organizzativa che giustifichi l’ancoraggio del requisito a una data così risalente, anziché alla data di scadenza della domanda o di pubblicazione del bando, come vorrebbe il principio generale in materia di procedure selettive. Un’interpretazione così restrittiva si pone in contrasto con il principio del favor partecipationis, che impone di interpretare le clausole dei bandi nel senso più favorevole all’ammissione dei candidati.

4. Disparità di trattamento rispetto ad analoga procedura del Ministero (Decreto 26.6.2026)**
Un ulteriore elemento di irragionevolezza emerge dal confronto con il successivo Decreto del Ministero della Giustizia del 26 giugno 2026, relativo alla procedura di progressione tra le aree Assistenti/Funzionari (1.500 posti): in quel bando l’anzianità richiesta (5 anni, o 10 in caso di solo diploma) va posseduta “alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione”, quindi con un criterio “mobile” e non ancorato a una data fissa nel passato. Che, nell’ambito della medesima Amministrazione, una progressione verticale tra aree diverse adotti un criterio mobile e coerente, mentre una progressione meramente orizzontale (da funzionario a Direttore, all’interno della stessa Area III) resti invece cristallizzata al 2017, appare privo di giustificazione razionale e potenzialmente lesivo del principio di parità di trattamento ex art. 3 Cost.

La tutela giudiziale

Trattandosi di una progressione orizzontale — riservata al personale già dipendente, senza passaggio a un’area superiore e senza i caratteri di un concorso pubblico aperto a soggetti esterni — la controversia rientra nella giurisdizione del Giudice ordinario in funzione di Giudice del Lavoro, ai sensi dell’art. 63, comma 1, D.Lgs. n. 165/2001, e non in quella del giudice amministrativo.

Il dipendente escluso dalla procedura per effetto della FAQ n. 5, o per il mancato computo dell’anzianità pregressa, può quindi proporre ricorso ex art. 414 c.p.c. dinanzi al Tribunale del Lavoro competente per territorio (individuato in base alla sede dell’ufficio presso cui presta servizio), chiedendo al Giudice di:

– accertare la giurisdizione del giudice ordinario e la competenza del Tribunale adito;
– accertare l’illegittimità della FAQ n. 5 e disapplicarla, ai sensi dell’art. 63, comma 1, D.Lgs. n. 165/2001, nella parte in cui esclude il computo dell’anzianità maturata presso l’ente di provenienza prima del transito per mobilità;
– accertare l’illegittimità e disapplicare l’art. 2 e l’art. 4, comma 1, dell’avviso del 25.11.2025, nella parte in cui ancorano il requisito di anzianità alla data del 26.4.2017 anziché alla data di presentazione della domanda o di pubblicazione del bando;
– accertare il diritto al corretto computo dell’anzianità di servizio nel profilo di funzionario, comprensiva del periodo maturato presso l’ente di provenienza, e il diritto a partecipare alla procedura;
– ottenere l’annullamento/disapplicazione del provvedimento di esclusione e della graduatoria definitiva nella parte in cui non vi si è ricompresi, con condanna dell’Amministrazione ad adottare i provvedimenti conseguenti (valutazione dei titoli, inserimento in graduatoria, eventuale inquadramento nel profilo di Direttore con le relative decorrenze giuridiche ed economiche).
 

A chi interessa

Questa problematica riguarda potenzialmente tutti i funzionari giudiziari, Area III, che sono transitati nei ruoli del Ministero della Giustizia mediante mobilità volontaria da altra Pubblica Amministrazione (Enti locali, altre amministrazioni statali, ecc.) e che si sono visti escludere dalla procedura di passaggio al profilo di Direttore indetta con avviso del 25 novembre 2025, per l’applicazione della FAQ n. 5..

Il presente articolo ha finalità puramente informativa e non costituisce parere legale. Per una valutazione della propria situazione specifica è sempre necessario un esame individuale della documentazione. Per info contattare direttamente l’Avv. Antonio De Angelis al seguente numero: 331.2770588.

Avv. Antonio De Angelis

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