
Con il DPCM del 13 luglio 2026, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 22 agosto 2026, il Governo ha fissato al 2,48% l’adeguamento retributivo dei professori e ricercatori universitari, con decorrenza dal 1° gennaio 2026.
La percentuale è stata calcolata con un metodo che il Consiglio di Stato, per l’analogo adeguamento della magistratura, ha già giudicato illegittimo. Lo Studio promuove un ricorso straordinario collettivo al Presidente della Repubblica per ottenere il ricalcolo e le differenze retributive spettanti.
I fatti
Il trattamento economico dei professori e ricercatori universitari non è regolato dalla contrattazione collettiva. Viene adeguato ogni anno ai sensi dell’art. 24, comma 1, della legge n. 448/1998, in base agli incrementi medi delle retribuzioni del pubblico impiego contrattualizzato, rilevati dall’ISTAT.
Per determinare quella media, l’ISTAT considera le diverse categorie del pubblico impiego e calcola una media ponderata, che attribuisce a ciascuna categoria un peso proporzionale al numero dei dipendenti. Ne derivano due effetti:
- i comparti più numerosi, con rinnovi contrattuali più contenuti, finiscono per determinare quasi da soli il risultato finale;
- gli arretrati contrattuali corrisposti in ritardo vengono esclusi dal calcolo come voci una tantum, anche quando remunerano incrementi già maturati.
Il risultato è l’adeguamento del 2,48% fissato dal DPCM del 13 luglio 2026. Secondo le stime diffuse, l’applicazione di un metodo corretto potrebbe portare l’adeguamento da uno a due punti percentuali più in alto.
Il DPCM produce effetti anche sugli anni successivi: ogni adeguamento si calcola sulla retribuzione già adeguata, quindi una percentuale più bassa si trascina nel tempo.
Le sentenze del Consiglio di Stato
Con le sentenze nn. 6003 e 6004 del 9 luglio 2025, il Consiglio di Stato ha riformato due pronunce del TAR Lazio e ha riconosciuto ai magistrati il diritto a un ricalcolo più favorevole dell’adeguamento retributivo.
I giudici di Palazzo Spada hanno censurato l’uso della media ponderata degli incrementi delle categorie del pubblico impiego. Hanno affermato che va applicata la media aritmetica tra le categorie, senza attribuire un peso maggiore a quelle numericamente più consistenti.
Il criterio degli «incrementi medi» è lo stesso dell’art. 24 della legge n. 448/1998 che regola l’adeguamento annuale di professori e ricercatori. Non vi è ragione per cui il principio affermato per la magistratura non debba valere anche per il personale universitario.
I profili di illegittimità
Il ricorso contesta il DPCM del 13 luglio 2026 e il metodo usato per determinare la percentuale del 2,48%, sotto i seguenti profili:
- Violazione dell’art. 24, comma 1, della legge n. 448/1998: la norma fa riferimento agli incrementi medi delle categorie, non a una media pesata sul numero dei dipendenti.
- Contrasto con i principi affermati dal Consiglio di Stato nelle sentenze nn. 6003 e 6004/2025: la media aritmetica tra categorie è il solo criterio coerente con la funzione dell’adeguamento.
- Esclusione degli arretrati contrattuali: gli importi corrisposti in ritardo per rinnovi già maturati sono parte stabile della retribuzione e devono rientrare nel calcolo.
- Disparità di trattamento: lo stesso criterio legale non può essere interpretato in modo più favorevole per la magistratura e meno favorevole per i docenti universitari.
Il ricorso
Lo Studio proporrà un ricorso straordinario collettivo al Presidente della Repubblica, la stessa via seguita con successo dalla magistratura. Il ricorso è deciso sulla base del parere vincolante del Consiglio di Stato, lo stesso giudice che si è già pronunciato sul metodo di calcolo.
Il ricorso deve essere proposto entro 120 giorni dalla pubblicazione del DPCM in Gazzetta Ufficiale, avvenuta il 22 agosto 2026. Gli adeguamenti degli anni precedenti, fissati da decreti ormai inoppugnabili, non possono più essere contestati: per questo è importante agire ora.
Con il ricorso si chiederà:
- l’annullamento del DPCM del 13 luglio 2026 nella parte in cui fissa l’adeguamento al 2,48%;
- il ricalcolo della percentuale secondo il criterio della media aritmetica tra categorie, includendo gli arretrati contrattuali;
- il riconoscimento delle differenze retributive dal 1° gennaio 2026 e dei conseguenti effetti sugli adeguamenti successivi.
Lo Studio verificherà l’omogeneità delle posizioni degli aderenti e le annualità recuperabili per ciascuno. L’esito dell’azione e l’entità delle somme dipenderanno dalla decisione sul ricorso e dalla posizione individuale.
Come aderire
Possono aderire i professori ordinari e associati e i ricercatori universitari, compresi i ricercatori a tempo determinato (RTDa, RTDb) e i ricercatori in tenure track (RTT). Le posizioni del personale già in quiescenza saranno valutate singolarmente.
TERMINE PER ADERIRE: 3 novembre 2026.
Il costo per la partecipazione al ricorso è di € 200,00, comprensivo di tutte le spese, compresa la quota di contributo unificato. Nessuna ulteriore somma verrà richiesta per tutto il giudizio. L’adesione non comporta alcuna iscrizione a sindacati o associazioni.
La documentazione, insieme alla procura, all’autodichiarazione, al modulo privacy e al conferimento d’incarico contenuti nella scheda, va inviata a segreteria@studiolegaledpa.com, indicando nell’oggetto nome e cognome + ricorso ISTAT università.
Per tutte le info e per aderire al ricorso scarica la scheda informativa:
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