
Il 9 ottobre 2026 la Scuola Nazionale dell’Amministrazione ha pubblicato gli esiti della prova preselettiva del 12° Corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale, bandito per 73 allievi e 61 posti da dirigente. La prova si è svolta il 6 ottobre 2026 in modalità digitale su tablet, in cinque sedi: Roma, Napoli, Verona, Cagliari e Catania. Su oltre 19.000 domande presentate, hanno partecipato 7.675 candidati. Alle prove scritte sono stati ammessi soltanto i primi 292 classificati, con un punteggio minimo utile di 48,82.
Lo Studio Legale dell’Avv. Antonio De Angelis ha ricevuto numerose segnalazioni da candidati esclusi per pochi decimi di punto. Secondo i candidati, la prova si è svolta in condizioni che non hanno garantito a tutti le stesse possibilità.
I fatti
Il pomeriggio stesso della prova la società incaricata della piattaforma, Recrytera s.r.l., ha comunicato alla SNA che durante la preselettiva era emersa una “criticità di natura software”. La società si è impegnata a trasmettere una relazione che ricostruisse i fatti, le cause e le misure adottate. La SNA, a sua volta, si è riservata di valutare eventuali azioni “a tutela dei diritti eventualmente lesi”.
Con un secondo comunicato del 7 ottobre la Scuola ha spiegato che il quesito di diritto amministrativo sull’art. 10-bis della legge n. 241/1990 era privo del proprio testo. Al suo posto compariva il testo di un altro quesito, diverso da candidato a candidato e incoerente con le risposte proposte. Con il verbale n. 5 del 7 ottobre 2026, la Commissione esaminatrice ha deciso di:
- “neutralizzare” il quesito, attribuendo 1 punto a tutti i candidati a prescindere dalla risposta data;
- ritenere valida la prova per i restanti 59 quesiti, sulla base di una verifica condotta da Formez PA su un campione degli elaborati.
I candidati che si sono rivolti allo Studio riferiscono anche un altro episodio. Negli ultimi dieci minuti circa la prova è stata di fatto interrotta dagli interventi degli addetti alla vigilanza, che davano indicazioni su come trattare i quesiti colpiti dal malfunzionamento. In una fase decisiva, quella dedicata a completare e rivedere le risposte, i candidati hanno dovuto sospendere il lavoro per ascoltare quelle istruzioni. Il tempo perso non è mai stato restituito.
L’interrogazione parlamentare
Il 9 ottobre 2026 la vicenda è arrivata alla Camera dei Deputati con l’interrogazione a risposta scritta n. 4-09285, rivolta al Ministro per la pubblica amministrazione. L’atto riprende le testimonianze dei candidati e quanto riportato dagli organi di informazione. In particolare:
- i quesiti anomali sarebbero stati più d’uno;
- le indicazioni fornite in aula sarebbero state difformi tra le sedi. A Catania, ad esempio, sarebbe stato comunicato che le risposte valutate sarebbero state 59. Altrove l’informazione sarebbe arrivata in via informale o non sarebbe arrivata affatto. Ogni risposta errata comportava una penalità di 0,53 punti, quindi queste differenze hanno inciso sulle scelte e sui tempi dei candidati;
- in alcune sedi l’accesso ai servizi igienici sarebbe stato consentito in modo generalizzato anche nella prima ora, nonostante il divieto previsto dalle istruzioni;
- per il sorteggio della prova erano previste tre buste, ma in una sede ne sarebbero state presentate cinque e in altre quattro.
L’interrogazione ricorda che in una prova svolta contemporaneamente in più sedi l’uniformità delle condizioni è un presidio essenziale della par condicio e dei principi degli artt. 51 e 97 della Costituzione. Chiede inoltre se la verifica sia stata estesa alla totalità delle prove e che cosa risulti dalla relazione trasmessa dalla società.
I profili di illegittimità
Secondo lo Studio, il modo in cui l’Amministrazione ha gestito il malfunzionamento presenta numerosi profili di illegittimità. Il primo e più rilevante è la violazione di una regola espressa del bando.
- Violazione dell’art. 6, comma 9, del bando: la norma è chiara: “In ogni caso di malfunzionamento della strumentazione informatica, che ritardi o impedisca lo svolgimento della prova a uno o più candidati, la commissione concede un tempo aggiuntivo pari alla durata del mancato funzionamento”. Il bando non lascia margini di discrezionalità: se un malfunzionamento ritarda la prova, il recupero del tempo è dovuto. Nel 12° Corso-concorso il malfunzionamento è stato riconosciuto dalla stessa Amministrazione. Il tempo perso è stato duplice: quello speso davanti a un quesito incoerente con le risposte, e quello assorbito, negli ultimi dieci minuti circa, dagli interventi degli addetti alla vigilanza. Eppure non è stato concesso alcun tempo aggiuntivo. La lex specialis vincola anzitutto l’Amministrazione che l’ha emanata, e la sua violazione vizia l’intera prova.
- Sproporzione del rimedio: un punto attribuito d’ufficio a tutti i candidati “neutralizza” il quesito, ma non i suoi effetti. Non restituisce i minuti persi, che il bando imponeva di recuperare. Non tiene conto, inoltre, che quella perdita ha pesato in modo diverso su ciascun candidato. Il correttivo scelto dalla Commissione non è quello previsto dal bando e non può sostituirlo.
- Istruttoria insufficiente e frettolosa: la Commissione ha deciso il giorno successivo alla prova. Non risulta che abbia acquisito la relazione tecnica di Recrytera s.r.l. sulle cause del malfunzionamento. La verifica di Formez PA ha riguardato solo un campione degli elaborati, e quindi non può escludere che le anomalie siano state più estese di quelle dichiarate.
- Lesione della parità di trattamento (artt. 51 e 97 Cost.): le condizioni di svolgimento non sono state uniformi tra le sedi. Alcuni candidati hanno saputo durante la prova che il quesito non sarebbe stato valutato e hanno potuto regolarsi di conseguenza. Altri no, pur in un sistema che penalizza le risposte errate. A questo si aggiungono le difformità segnalate nella gestione delle aule e nel sorteggio della prova.
In una selezione decisa da pochi centesimi di punto, ogni minuto perso e ogni scelta condizionata possono valere l’esclusione dalle prove scritte.
Il ricorso
Lo Studio proporrà ricorsi collettivi al TAR Lazio. Chiederà l’annullamento degli esiti della prova preselettiva, nella parte in cui escludono i ricorrenti, e del verbale n. 5 del 7 ottobre 2026, per violazione, anzitutto, dell’art. 6, comma 9, del bando. Il ricorso conterrà una domanda cautelare per ottenere in via principale l’ammissione con riserva alle prove scritte.
Lo Studio presenterà inoltre istanza di accesso agli atti per acquisire tre documenti:
- la relazione tecnica di Recrytera s.r.l.;
- i verbali delle singole sedi;
- gli esiti integrali delle verifiche svolte sulla piattaforma.
Come aderire
Possono aderire i candidati che hanno sostenuto la prova preselettiva del 6 ottobre 2026 e non sono stati ammessi alle prove scritte.
La documentazione deve essere inviata entro VENERDI 23 OTTOBRE 2026.
Il costo per la partecipazione al ricorso è di euro 190,00. Nessuna ulteriore somma verrà richiesta per tutto il giudizIo al TAR.
L’Avvocato Antonio De Angelis ha organizzato una riunione on line per il giorno venerdi 16 ottobre 2026, alle ore 18,00. Di seguito il link per partecipare alla riunione: https://us06web.zoom.us/j/84253613889?pwd=l5xtsbdvNeaPpZXuZ5jijtkD9kF9FP.1
Per tutte le info e per aderire al ricorso scarica la scheda informativa:
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