PRECARI DELLA SCUOLA: PER LA CASSAZIONE L’IMMISSIONE IN RUOLO NON CANCELLA IL RISARCIMENTO PER L’ABUSO DEI CONTRATTI A TERMINE

Fino a 24 mensilità anche per chi è già stato stabilizzato. La nuova disciplina si applica a tutte le cause pendenti.

Per anni migliaia di docenti e lavoratori ATA, assunti a tempo indeterminato dopo lunghe serie di supplenze, si sono sentiti rispondere che il “posto fisso” aveva già riparato il danno subito. Una recente sentenza della Sezione Lavoro della Corte di Cassazione cambia radicalmente questa prospettiva e apre concrete possibilità di tutela anche per chi è già in ruolo.

La decisione

Con la sentenza resa a seguito dell’udienza pubblica del 22 settembre 2026, la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione ha stabilito che l’art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165/2001, come riscritto dall’art. 12 del d.l. n. 131/2024 (convertito dalla legge n. 166/2024), si applica a tutte le controversie ancora pendenti, e che l’immissione in ruolo del lavoratore «si affianca ma non sostituisce» l’indennità dovuta per l’abusiva successione di contratti a tempo determinato.

La vicenda nasce da un giudizio in cui il giudice di merito aveva dichiarato cessata la materia del contendere sulla domanda risarcitoria, ritenendo che la successiva stabilizzazione del lavoratore avesse sanato l’abuso. Con l’ordinanza interlocutoria n. 11095 del 25 aprile 2026, la Cassazione aveva rimesso la causa alla pubblica udienza per esaminare due questioni: se la nuova norma si applichi ai giudizi in corso e se la condizione della mancata stabilizzazione, elaborata dalla giurisprudenza, sia sopravvissuta alla riforma. La Corte ha risposto affermativamente alla prima domanda e negativamente alla seconda, ha cassato la decisione di merito e ha rinviato per la liquidazione dell’indennità secondo i nuovi parametri di legge.

Cosa prevede la norma

Il nuovo art. 36, comma 5, del Testo unico sul pubblico impiego stabilisce che, in caso di abuso nella successione di contratti a termine, il giudice liquida un’indennità compresa tra un minimo di 4 e un massimo di 24 mensilità dell’ultima retribuzione utile ai fini del TFR, tenendo conto della gravità della violazione, del numero dei contratti succedutisi e della durata complessiva del rapporto. Resta salva la possibilità per il lavoratore di dimostrare un danno maggiore.

La riforma del 2024 non nasce dal nulla: la stessa sentenza la ricollega alla procedura d’infrazione n. 2014/4231, con cui la Commissione europea aveva contestato all’Italia l’insufficiente prevenzione e sanzione degli abusi in numerosi comparti pubblici, a partire proprio dalla scuola.

Il superamento del vecchio orientamento

Dal 2016, sulla scia della sentenza n. 187 della Corte costituzionale, la giurisprudenza aveva ritenuto che la stabilizzazione prevista dalla legge n. 107/2015, così come l’immissione in ruolo ottenuta da docenti e personale ATA attraverso le ordinarie procedure selettive, costituisse una misura idonea a sanzionare l’abuso, salvo la prova di un danno ulteriore. In concreto, chi entrava in ruolo perdeva il diritto al risarcimento.

Secondo la Cassazione questa regola di origine giurisprudenziale non è più sostenibile. La nuova norma è formulata in termini imperativi («il giudice stabilisce un’indennità») e non contiene alcuna riserva che consenta di escludere la liquidazione in caso di stabilizzazione. La regola elaborata dai giudici è stata quindi sostituita da una precisa disposizione di legge, che rappresenta ora il parametro di riferimento.

Le conseguenze pratiche

Dalla pronuncia discendono tre effetti di grande rilievo.

In primo luogo, l’indennità spetta senza che il lavoratore debba provare il danno subito, ferma la facoltà di dimostrare un pregiudizio maggiore.

In secondo luogo, la forbice risarcitoria, che la stessa Corte definisce sostanzialmente raddoppiata rispetto al precedente parametro mutuato dall’art. 32 della legge n. 183/2010, va oggi da un minimo di 4 a un massimo di 24 mensilità.

Infine, la stabilizzazione non estingue più il diritto: può incidere soltanto sulla quantificazione dell’indennità, entro i limiti minimo e massimo, e solo se l’immissione in ruolo sia direttamente collegata all’abuso.

Quanto all’efficacia nel tempo, la Corte ha chiarito che la nuova disciplina si applica come ius superveniens ai giudizi pendenti, anche in sede di rinvio, con il solo limite del giudicato interno.

Chi può essere interessato

Le categorie più coinvolte sono quelle storicamente segnate da un precariato strutturale: docenti di religione cattolica, docenti di sostegno e personale ATA con oltre 36 mesi di contratti a termine reiterati, compresi coloro che sono stati successivamente immessi in ruolo. Il diritto presuppone l’accertamento dell’abuso nella successione dei contratti; una volta accertato l’abuso, il lavoratore non è tenuto a dimostrare di aver subito un danno specifico.

Cosa fare adesso

Chi ha già una causa in corso può proseguirla facendo valere i nuovi principi; chi l’aveva sospesa in attesa di un chiarimento può valutarne la riassunzione. Anche chi non ha mai agito, inclusi i docenti e gli ATA già stabilizzati, dovrebbe far esaminare la propria posizione: la ricostruzione della carriera (numero e durata dei contratti, tipologia di posto, eventuale collegamento tra abuso e immissione in ruolo) è decisiva sia per verificare la sussistenza del diritto sia per stimare la misura dell’indennità, oltre che per controllare i termini entro cui agire.

Lo Studio è a disposizione per un’analisi personalizzata della documentazione di servizio e per valutare la strategia più adeguata, sia nei giudizi già pendenti sia per l’avvio di nuove azioni.

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