
Il 28 settembre 2026 il Capo del Dipartimento dei Vigili del Fuoco ha adottato il decreto dipartimentale n. 3547. Il decreto esclude dalla graduatoria finale della procedura speciale di stabilizzazione del personale volontario (D.D. n. 310 dell’11 giugno 2019) tutti i candidati già assunti nella qualifica di Operatore ai sensi dell’art. 12, comma 2, del D.L. n. 69/2023.
Lo Studio Legale dell’Avv. Antonio De Angelis ha ricevuto numerose segnalazioni da parte dei destinatari del provvedimento.
I fatti
La graduatoria approvata con D.D. n. 310/2019 è stata formata per l’assunzione nella qualifica di Vigile del Fuoco, all’esito della procedura speciale riservata al personale volontario prevista dalla legge n. 205/2017.
Il D.L. n. 69/2023 ha poi autorizzato l’assunzione di 200 unità nella diversa qualifica di Operatore, del ruolo degli operatori e degli assistenti, attingendo alla stessa graduatoria. In attuazione di quella norma sono stati banditi:
- il D.D. n. 362 del 29 ottobre 2024 (200 posti);
- il D.D. n. 3515 del 23 settembre 2025 (97 posti).
Entrambi i bandi prevedevano una sola ipotesi di cancellazione dalla graduatoria del 2019: la rinuncia in fase di scelta della sede (art. 9). Nessuna disposizione, né del bando né della legge, avvertiva i candidati che anche chi accettava l’assunzione come Operatore avrebbe perso definitivamente la possibilità di essere chiamato come Vigile del Fuoco.
Oggi, a distanza di oltre un anno dalle assunzioni, l’Amministrazione cancella dalla graduatoria tutti gli Operatori assunti. Così preclude loro, in via definitiva, l’accesso al ruolo operativo per il quale la graduatoria era stata formata.
I profili di illegittimità
Secondo l’Avvocato Antonio De Angelis il provvedimento appare illegittimo sotto diversi profili. Tra questi:
- non esiste alcuna norma che preveda la cancellazione dalla graduatoria di chi accetta l’assunzione come Operatore, e il decreto non ne richiama alcuna;
- i bandi, che vincolano la stessa Amministrazione, prevedevano la cancellazione solo per i rinunciatari: non è possibile estenderla per analogia a chi ha accettato;
- quella di Operatore e quella di Vigile del Fuoco sono qualifiche di ruoli diversi, con funzioni e percorsi di carriera differenti, e l’assunzione nell’una non può “consumare” la posizione utile per l’altra;
- il risultato è irragionevole e disparitario: restano in graduatoria i candidati che non hanno partecipato alla procedura o non l’hanno superata, mentre viene escluso proprio chi ha risposto alla chiamata dell’Amministrazione;
- è stato leso il legittimo affidamento dei candidati. Se le conseguenze fossero state chiare fin dall’inizio, molti di loro non avrebbero presentato domanda e avrebbero atteso lo scorrimento della graduatoria come Vigili del Fuoco.
Il ricorso
L’Avv. Antonio De Angelis proporrà ricorso al TAR Lazio per l’annullamento del D.D. n. 3547/2026 e l’immediato reinserimento dei ricorrenti nella graduatoria finale della procedura speciale di reclutamento. Il ricorso conterrà anche una domanda cautelare, considerato che la validità della graduatoria è attualmente fissata al 31 dicembre 2026.
Come aderire
Possono aderire al ricorso i candidati inseriti nell’elenco allegato al D.D. n. 3547 del 28 settembre 2026.
Il termine ultimo per aderire al ricorso è MERCOLEDI 14 OTTOBRE 2026
Per tutte le info e per aderire al ricorso scarica la scheda informativa:
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